LEGISLATURA


In aggiornamento continuo

Articoli 3 / 33 / 34 Costituzione


PRINCIPI FONDAMENTALI
[...]
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
[...]
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
[...]
Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
[...]



Testo delibera ER

Progr.Num. 2301/2016
Questo giorno mercoledì 21 del mese di dicembre
dell' anno 2016 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
Funge da Segretario l'Assessore
ATTUAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 19 DEL 25 NOVEMBRE 2016 AVENTE AD
OGGETTO "SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10
GENNAIO 2000".
Oggetto:
Cod.documento GPG/2016/2470
Costi Palma
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
si è riunita nella residenza di
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori

1) Bonaccini Stefano Presidente
2) Gualmini Elisabetta Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio Assessore
4) Caselli Simona Assessore
5) Corsini Andrea Assessore
6) Costi Palma Assessore
7) Donini Raffaele Assessore
8) Gazzolo Paola Assessore
9) Mezzetti Massimo Assessore
10) Petitti Emma Assessore
11) Venturi Sergio Assessore
Progr.Num. 2301/2016
Questo giorno mercoledì 21 del mese di dicembre
dell' anno 2016 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
Funge da Segretario l'Assessore
ATTUAZIONE DEL COMMA 2 DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 19 DEL 25 NOVEMBRE 2016 AVENTE AD
OGGETTO "SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10
GENNAIO 2000".
Oggetto:
Cod.documento GPG/2016/2470
Costi Palma
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
si è riunita nella residenza di
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
pagina 1 di 10
Num. Reg. Proposta: GPG/2016/2470
-----------------------------------------------------
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, approvato con l'Intesa
sancita in sede di Conferenza Unificata in data 22 settembre
2011, con repertorio n. 88/CU, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che dedica uno specifico
capitolo alle malattie infettive e alle vaccinazioni che
"rappresentano lo strumento per eccellenza a disposizione
della sanità pubblica e restano il metodo più innocuo, più
specifico, più efficace e con un minor margine di errore per
il contrasto delle malattie infettive";
- il Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2012-2014,
approvato con l'Intesa sancita in sede di Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano in data 22 febbraio
2012, con repertorio n. 54/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della Legge 5 giugno 2003, n. 131, che evidenzia la necessità
di aggiornare le strategie per il perseguimento degli
obiettivi di salute stabiliti dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità ed indicati nel succitato Piano Sanitario
Nazionale 2011-2013 per quanto riguarda le malattie
prevenibili con vaccinazioni, nonché di armonizzarle su tutto
il territorio nazionale al fine di garantire equità nella
prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione e
assicurare parità di accesso alle prestazioni vaccinali da
parte di tutti i cittadini;
Visto il Piano Regionale della Prevenzione per il quadriennio
2015-2018, approvato con propria deliberazione n. 771 del 29
giugno 2015, in recepimento dell'Intesa sancita in sede di
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano in data 13 novembre 2014,
con repertorio n. 156/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della
Legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente il Piano Nazionale della
Prevenzione per gli anni 2014-2018, che prevede azioni di
promozione dell'adesione consapevole ai programmi vaccinali nella
popolazione generale e in specifici gruppi a rischio;
Evidenziato che nei "Sistemi di sorveglianza in Emilia-
Romagna" contenuti nel sopra citato Piano Regionale della
Prevenzione 2015-2018, si rafforza, fra l'altro, la necessità di
consolidare e migliorare i livelli di copertura vaccinali
Testo dell'atto
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raggiunti e di promuovere la qualità delle vaccinazioni in Emilia-
Romagna;
Vista la Legge Regionale del 25 novembre 2016, n. 19 avente ad
oggetto "Servizi Educativi per la prima infanzia. Abrogazione
della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000", che norma il Sistema
integrato dei Servizi per la prima infanzia definendo tipologie e
caratteristiche di una pluralità di offerte educative e
ricreative, unitamente alla vigente Direttiva regionale sui
requisiti strutturali e organizzativi approvata con D.A.L.
85/2012, come di seguito specificate:
- Nidi d'Infanzia, intesi nelle diverse modalità organizzative
quali c.d. Micronidi, Nidi part-time, tempo lungo, Sezioni di
Nido aggregate ad altri Servizi Educativi o Scolastici dette
anche "Sezioni Primavera";
- Servizi Integrativi al nido: Spazio Bambini, Servizi
Domiciliari, Centro per Bambini e Famiglie (CBF), Servizi
Sperimentali (CBF e Servizi Sperimentali sono connotati da una
specifica progettazione pedagogica, orientata anche alla
continuità educativa 0-6 anni);
- Servizi Ricreativi: si tratta di Servizi che hanno finalità
puramente ricreative e si rivolgono a bambini dai 3 ai 36
mesi, che ne fruiscono occasionalmente e dunque esclusivamente
soggetti alle vigenti norme relative alla sicurezza e alla
salute;
Dato atto che il comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 19/2016
dispone come requisito di accesso ai Servizi Educativi e
Ricreativi pubblici e privati l'avere assolto da parte del
bambino gli obblighi vaccinali, a parte eccezioni motivate da
accertati pericoli concreti per la salute del bambino in relazione
a specifiche condizioni cliniche;
Evidenziato che l'ambito di applicazione della succitata L.R.
del 25 novembre 2016, n. 19 è rappresentato dai Nidi d'Infanzia
(art. 2), dai Servizi Integrativi (art. 3), dai Servizi Ricreativi
(art. 9) tutti pubblici e privati, mentre non si estende ai
bambini che, pur avendo meno di tre anni, sono iscritti quali
"anticipatari" alla scuola dell'infanzia, in quanto soggetta a
normativa statale;
Dato atto che al suddetto comma 2 dell'art. 6 della menzionata
L.R. del 25 novembre 2016, n. 19 si stabilisce di specificare con
apposito provvedimento le forme concrete di attuazione del comma
in parola, nonché di implementare parallelamente le azioni e gli
interventi di comunicazione e informazione sull'importanza delle
vaccinazioni e sulle evidenze scientifiche a supporto;
Evidenziato che a partire dall'anno educativo 2017-2018, per
l'iscrizione e comunque per la frequenza dei bambini ai Servizi
Educativi e Ricreativi, pubblici e privati, è necessario
l'assolvimento degli obblighi vaccinali e dunque occorre stabilire
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procedure e modalità per l'attuazione di tale obbligo, così come
stabilito nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Dato atto che la Regione ha già provveduto con deliberazione
di Giunta regionale n. 2203 del 13 dicembre 2016 a prevedere
apposito finanziamento per la realizzazione di azioni innovative
di comunicazione, finalizzate ad aumentare l'adesione alle
vaccinazioni pediatriche utilizzando i nuovi media al fine di
contrastare più efficacemente la disinformazione sulla validità e
sicurezza delle vaccinazioni che circola nel WEB;
Ritenuto pertanto necessario recepire e dare attuazione al
disposto previsto dal comma 2, dell'art. 6 della Legge Regionale
del 25 novembre 2016, n. 19 avente ad oggetto "Servizi Educativi
per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio
2000" definendo le procedure di assolvimento da parte del bambino
degli obblighi vaccinali ai fini dell'accesso ai Servizi Educativi
e Ricreativi pubblici e privati;
Rilevato che il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità
Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e
Welfare, competente a livello regionale per la programmazione
delle strategie vaccinali e per la sorveglianza delle malattie
infettive, in collaborazione con il Servizio regionale competente
in materia di Servizi per la prima infanzia, provvederà ad
effettuare un monitoraggio dell'applicazione della norma in
questione al fine di individuare eventuali criticità, avvalendosi
anche della collaborazione dei Comuni che, tra l'altro, possono
essere Titolari e Gestori di Servizi, concedono l'autorizzazione
al funzionamento ai Servizi Educativi per la prima infanzia,
rilasciano la SCIA ai Servizi Ricreativi ed esercitano la
vigilanza e il controllo sui Servizi per l'Infanzia;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle
Autonomie Locali nella seduta del 16 dicembre 2016 e trattenuto
agli atti del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
Visti:
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del
Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7
dicembre 1993, n. 517" e successive modifiche;
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 "Norme generali
sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario
Regionale" e successive modifiche;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare n. 7098 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto
"Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare";
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- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 avente per
oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità.
Aggiornamenti 2016-2018";
- la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016
avente ad oggetto "Ampliamento della trasparenza ai sensi
dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 33/2013, di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66";
Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:
- n. 193 del 27 febbraio 2015, n. 628 del 29 maggio 2015, n.
1026 del 27 luglio 2015, n. 2185 del 21 dicembre 2015, n. 2189
del 21 dicembre 2015, n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 270 del 29
febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio
2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016 e n. 1681 del 17 ottobre
2016;
- n. 2416/2008 avente per oggetto: "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/2007" e successive
modificazioni, per quanto applicabile;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
D E L I B E R A
1. di approvare il documento tecnico "Forme concrete di attuazione
dell'obbligo vaccinale come requisito di accesso ai Servizi
Educativi e Ricreativi per l'Infanzia pubblici e privati", di
cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
atto, al fine di dare attuazione, per le motivazioni espresse
in premessa e che qui integralmente si richiamano, al disposto
previsto dal comma 2, dell'art. 6 della Legge Regionale del 25
novembre 2016, n. 19 avente ad oggetto "Servizi Educativi per
la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio
2000", definendo le procedure di assolvimento da parte del
bambino degli obblighi vaccinali ai fini dell'accesso/frequenza
ai Servizi Educativi e Ricreativi per la prima infanzia
pubblici e privati;
2. di stabilire che il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità
Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e
Welfare, competente a livello regionale per la programmazione
delle strategie vaccinali e per la sorveglianza delle malattie
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infettive, in collaborazione con il Servizio regionale
competente in materia di Servizi per la prima infanzia,
provvederà ad effettuare un monitoraggio dell'applicazione
della norma in questione al fine di individuare eventuali
criticità, avvalendosi anche della collaborazione dei Comuni
che, tra l'altro, possono essere Titolari e Gestori di Servizi,
concedono l'autorizzazione al funzionamento ai Servizi
Educativi per la prima infanzia, rilasciano la SCIA ai Servizi
Ricreativi ed esercitano la vigilanza e il controllo sui
Servizi per l'Infanzia;
3. di stabilire che la Regione implementerà parallelamente le
azioni e gli interventi di comunicazione e informazione
sull'importanza delle vaccinazioni e sulle evidenze
scientifiche a supporto;
4. di stabilire che per quanto previsto in materia di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai
sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate
in parte narrativa;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
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FORME CONCRETE DI ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE COME REQUISITO
DI ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PER L'INFANZIA
PUBBLICI E PRIVATI
In base all'art. 6, comma 2, della Legge regionale 25 novembre
2016, n. 19 avente ad oggetto "Servizi Educativi per la prima
infanzia. Abrogazione della L.R n. 1 del 10 gennaio 2000",
l'iscrizione e la frequenza ai Servizi Educativi e Ricreativi
pubblici e privati per la prima infanzia è condizionata
all'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa
vigente.
A partire dall'anno educativo 2017-2018 per l'iscrizione e
comunque per la frequenza dei bambini ai Servizi Educativi e
Ricreativi, pubblici e privati, al momento della domanda di
ammissione il genitore si impegna a sottoporre il bambino alle
vaccinazioni previste dalla normativa vigente e a presentare
direttamente al Titolare/Gestore il certificato vaccinale oppure
ad autorizzare il Titolare/Gestore ad acquisire l'idoneità alla
frequenza direttamente presso l'Azienda USL di competenza.
Qualora non sia prevista nuova domanda di iscrizione (ad esempio
bambini già iscritti in anno precedente) il genitore si impegna,
sottoscrivendo apposito modulo, a sottoporre il bambino alle
vaccinazioni previste dalla normativa vigente e a presentare
direttamente al Titolare/Gestore il certificato vaccinale oppure
ad autorizzare il Titolare/Gestore ad acquisire l'idoneità alla
frequenza direttamente presso l'Azienda USL di competenza.
Il calendario vaccinale sia nazionale che regionale, prevede la
prima dose al terzo mese, la seconda dose al quinto mese e la
terza dose all'undicesimo mese di vita del bambino.
L'idoneità per l'iscrizione e per la frequenza ai Servizi oggetto
del presento atto, tenuto conto delle problematiche che possono
ritardare l'effettuazione del calendario vaccinale sopra
richiamato, si valuta in base ai seguenti elementi:
a) per tutti i vaccini obbligatori sono necessarie:

  • 1 dose per chi accede alla collettività fino ai 6 mesi
  • 2 dosi per chi accede alla collettività fino ai 12 mesi
  • 3 dosi per chi accede alla collettività fino ai 18 mesi;
b) se il ciclo vaccinale è completato (tre dosi) i ServiziVaccinali delle Aziende USL rilasciano un certificato divaccinazione a tutti i bambini dopo l'effettuazione delle tredosi delle vaccinazioni obbligatorie riportando in calce ladicitura "Le dosi vaccinali effettuate ottemperano a quantoprevisto dalla L.R. n. 19 del 25/11/2016 per l'accesso aiServizi per la prima infanzia" e sarà valido per tutti e tregli anni;Allegato parte integrante - 1pagina 7 di 10c) i bambini che accedono ai Servizi ad un'età inferiore a 6 mesi,verranno ammessi con riserva e il genitore si impegna adeseguire la prima dose dei vaccini entro i 6 mesi di età;d) i bambini che si iscrivono al 2° e 3° anno e che non sono maistati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie dovrannoiniziare il ciclo vaccinale ed effettuare almeno le prime duedosi di ciascuna vaccinazione obbligatoria prima di accedere alServizio. Inoltre, dovranno completare il ciclo vaccinale(terza dose) prima della eventuale iscrizione all'annosuccessivo;e) anche i bambini che già stanno frequentando i Servizi oggettodel presente atto e che vengono eventualmente ammessiautomaticamente agli anni successivi dovranno essere in regolacon le vaccinazioni obbligatorie secondo lo schema soprariportato. Anche in questo caso l'ammissione/frequenza all'annosuccessivo non sarà possibile senza presentazione delcertificato vaccinale (o consegnato dal genitore o acquisitodirettamente dal Titolare/Gestore del Servizio presso l'AziendaUSL di competenza);f) fatti salvi i casi di esonero sotto riportati, qualora almomento della frequenza il bambino non abbia l'idoneitàvaccinale, non è consentito l'ingresso ai Servizi Educativi eRicreativi per la prima infanzia, pubblici e privati.Nei casi in cui la vaccinazione deve essere omessa o differita,l'esonero per motivi sanitari deve essere certificato dal pediatradi libera scelta e autorizzato dai Servizi Vaccinali delle AziendeUSL ai fini dell'accesso.Nel caso di richiesta diretta dell'idoneità vaccinale da parte delTitolare/Gestore all'Azienda USL di competenza, sia ilTitolare/Gestore che l'Azienda USL si impegnano a richiedere e afornire i dati nei tempi utili per consentire l'accesso delbambino alla frequenza.pagina 8 di 10REGIONE EMILIA-ROMAGNAAtti amministrativiGIUNTA REGIONALEKyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLAPERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere diregolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2470data 13/12/2016IN FEDEKyriakoula PetropulacosAllegato parere di regolarità amministrativapagina 9 di 10Progr.Num. 2301/2016 N.Ordine 74omissis---------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario:---------------------------------------------------------------------------------------------------Il Responsabile del ServizioAffari della PresidenzaCosti Palmapagina 10 di 10

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Servizi educativi per la prima
infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000" (Delibera di Giunta n.
1025 del 04 07 16).


Legislatura X ‐ Progetto di legge (testo licenziato)
Oggetto Iter Progetto presentato Relazione
Scheda Tecnico‐Finanziaria
Oggetto n. 2880
Licenziato in data: 27/10/2016
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Servizi educativi per la prima
infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000" (Delibera di Giunta n.
1025 del 04 07 16).
Testo: Regione‐Emilia‐Romagna
Assemblea Legislativa
V Commissione Permanente
"Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità"
2880 ‐Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Servizi educativi per la
prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000" (Delibera di Giunta n.
1025 del 04 07 16).
Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 116 del 05/07/2016
(Relatrice consigliera Francesca Marchetti)
(Relatrice di minoranza consigliera Raffaella Sensoli)
Testo n. 5/2016 licenziato nella seduta del 27 ottobre 2016 con il titolo:
Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10
gennaio 2000

INDICE
CAPO IOGGETTO DELLA LEGGE, FINALITÀ DEI SERVIZI E SOGGETTI DELLA
PROGRAMMAZIONE
Art. 1Finalità e modalità attuative
Art. 2Nido d'infanzia
Art. 3Servizi educativi integrativi al nido
Art. 4Sistema integrato e offerta diffusa di servizi educativi per la prima
infanzia
Art. 5Gestione dei servizi
Art. 6Accesso ai servizi e contribuzione ai costi
Art. 7Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e
dell'emarginazione
Art. 8Partecipazione e trasparenza
Art. 9Servizi ricreativi e iniziative di conciliazione
Art. 10Funzioni della Regione
Art. 11Funzioni dei comuni
Art. 12Compiti delle aziende unità sanitarie locali
Art. 13Interventi ammessi a contributo e beneficiari
Art. 14Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia
CAPO IIAUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI
SERVIZI EDUCATIVI
Art. 15Autorizzazione al funzionamento e segnalazione certificata d'inizio
attività
Art. 16Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
Art. 17Accreditamento e sistema di valutazione della qualità
Art. 18Valutazione della qualità ai fini della concessione dell'accreditamento
Art. 19Elenchi regionali dei servizi per la prima infanzia
Art. 20Vigilanza e sanzioni
Art. 21Rapporti convenzionali e appalto di servizi
Art. 22Commissione tecnica distrettuale
Art. 23Compiti della commissione tecnica distrettuale
CAPO IIICARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA E DELLA STRUTTURA
Art. 24Caratteristiche generali dell'area
Art. 25Integrazione tra servizi
Art. 26Criteri per la progettazione delle strutture
Art. 27Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale
CAPO IVPERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI E COORDINAMENTO
PEDAGOGICO
Art. 28Personale
Art. 29Compiti del personale
Art. 30Collegialità e lavoro di gruppo
Art. 31Rapporto numerico tra personale e bambini
Art. 32Coordinatori pedagogici
Art. 33Coordinamenti pedagogici
Art. 34Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori
Art. 35Clausola valutativa
CAPO VNORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 36Disposizioni finanziarie
Art. 37Norme transitorie e finali
Art. 38Abrogazione della legge regionale n. 1 del 2000
Capo I
Oggetto della legge, finalità dei servizi e soggetti della programmazione
Art. 1
Finalità e modalità attuative
1. La Regione, in attuazione della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata
a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176
(Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il
20 novembre 1989), riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti
individuali, giuridici, civili e sociali e opera perché essi siano rispettati come
persone.
2. La Regione ritiene essenziale investire sull'infanzia e sulle giovani generazioni con
interventi e servizi di qualità e a tal fine promuove il raccordo e l'integrazione tra le
politiche e le programmazioni dei diversi settori.
3. In coerenza con la normativa e le raccomandazioni europee, la presente legge
detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo
dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del
pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei
principi fondamentali o dei fabbisogni standard stabiliti con legge dello Stato.
4. La Giunta regionale con una o più direttive, previo parere della competente
commissione assembleare, definisce i requisiti strutturali e organizzativi,
differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e
le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi educativi e ricreativi di
cui alla presente legge nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di
cui all'articolo 15 e per l'accreditamento di cui all'articolo 17.
Art. 2
Nido d'infanzia
1. I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali d'interesse pubblico, aperti a tutti i
bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con
le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima
infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità
individuale, culturale e religiosa.
2. I nidi hanno finalità di:
a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro
benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive,
affettive, relazionali e sociali;
b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure
diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare
moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei
servizi e alla loro ricettività, fermi restando sia l'elaborazione di progetti pedagogici specifici
in rapporto ai diversi moduli organizzativi, sia il rispetto del rapporto numerico fra personale
educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini.
4. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo
dei bambini.
Art. 3
Servizi educativi integrativi al nido
1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e
delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi integrativi al nido,
anche nei luoghi di lavoro:
a) spazio bambini;
b) centro per bambini e famiglie;
c) servizi domiciliari organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali
da renderli erogabili anche in ambienti domestici, purché idonei alle
specifiche esigenze dell'utenza della fascia da zero a tre anni;
d) servizi sperimentali.
2. La direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 definisce le tipologie e le caratteristiche
dei servizi di cui al comma 1. La stessa direttiva stabilisce la procedura per il
riconoscimento della sperimentalità dei servizi.
Art. 4
Sistema integrato e offerta diffusa di servizi educativi per la prima infanzia
1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi, in quanto centri educativi territoriali,
costituiscono il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, con
l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori
e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle
famiglie e della comunità locale.
2. La Regione promuove azioni e programmi per la messa in rete dei servizi educativi,
per la stipula di convenzioni tra comuni limitrofi, in particolare quelli in zona
montana, che favoriscano la più ampia scelta di servizi e orari di apertura. Di tali
azioni e programmi sarà tenuto conto negli indirizzi per i servizi educativi per la
prima infanzia e nei criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse,
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).
3. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di
servizi educativi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e
garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei
titoli di studio del personale dei servizi nonché tramite quanto specificamente
indicato agli articoli 6 e 8. La Regione e gli enti locali promuovono inoltre
l'integrazione e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia.
4. La Regione e gli enti locali, in sintonia con le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti), promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi
per la prima infanzia con le altre agenzie educative, in particolare con la scuola
dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di
coerenza e d'integrazione degli interventi e delle competenze.
Art. 5
Gestione dei servizi
1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
a) dai comuni, anche in forma associata;
b) da altri soggetti pubblici;
c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 17, convenzionati con i
comuni;
d) da soggetti privati scelti dai comuni mediante procedura ad evidenza
pubblica;
e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.
Art. 6
Accesso ai servizi e contribuzione ai costi
1. Nei servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai
bambini e alle bambine, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale,
anche se di nazionalità straniera o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare
l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e
promuovono l'interculturalità.
2. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il
medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e
ricreativi pubblici e privati l'avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali
prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso la vaccinazione deve essere
omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore
in relazione a specifiche condizioni cliniche. Entro un mese dall'entrata in vigore
della presente legge con apposito provvedimento la Giunta regionale specifica le
forme concrete di attuazione del presente comma. La Regione implementa
parallelamente le azioni e gli interventi di comunicazione e informazione
sull'importanza delle vaccinazioni e sulle evidenze scientifiche a supporto.
3. L'accesso ai servizi educativi è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di
età; può essere consentito nei centri per bambini e famiglie e nei servizi
sperimentali anche a utenti fino ai sei anni o di età superiore, con un adeguato
progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d'età fino
ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.
4. Nei nidi e nei servizi integrativi aziendali e interaziendali che usufruiscono di
finanziamenti pubblici è consentito l'accesso anche a bambini i cui genitori non
prestano la propria opera presso l'azienda beneficiaria. Le modalità dell'accesso sono
stabilite con apposite convenzioni, che dovranno contemperare le esigenze aziendali
e quelle della comunità. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza
indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore,
fino all'età scelta dalla famiglia per il passaggio alla scuola dell'infanzia.
5. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a),
b), c), d) dell'articolo 5 devono essere previsti:
a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;
b) la partecipazione degli utenti, secondo un criterio di progressività, alle
spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata
in relazione alle condizioni socio‐economiche delle famiglie e sulla base di
criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto
della vigente normativa in materia di condizioni economiche richieste per
l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.
Art. 7
Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione
1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in
materia di politiche per le giovani generazioni) e, in particolare, dall'articolo 26
(Bambini e adolescenti disabili), i servizi educativi per la prima infanzia garantiscono
il diritto all'integrazione dei bambini disabili nonché di bambini in situazione di
disagio relazionale e socio culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e
di emarginazione.
2. I servizi educativi per la prima infanzia, le aziende unità sanitarie locali e i comuni,
anche in raccordo fra loro, individuano forme specifiche di collaborazione al fine di
garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio‐culturale e di
realizzare interventi di educazione alla salute, conformemente alle disposizioni
contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, comma 4.
Art. 8
Partecipazione e trasparenza
1. I soggetti gestori di cui all'articolo 5, comma 1 assicurano la massima trasparenza
nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei genitori
utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso
l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.
2. I soggetti gestori di cui all'articolo 5, comma 1 assicurano inoltre la partecipazione
delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili d'incontro e di
collaborazione.
3. I comuni garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi educativi e
promuovono la partecipazione delle famiglie, dei cittadini e delle formazioni sociali
organizzate all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.
Art. 9
Servizi ricreativi e iniziative di conciliazione
1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini fino a tre anni che ne
fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative
alla sicurezza e alla salute, ivi compreso l'obbligo disposto all'articolo 6, comma 2.
2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al comune competente per
territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), la segnalazione certificata d'inizio attività comprendente
l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute
previsti dalla normativa vigente.
3. In caso di mancata segnalazione il comune competente può ordinare la
sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.
4. I comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta
utilizzazione dei servizi di cui al comma 1.
5. Le iniziative di conciliazione autonomamente attivate dalle famiglie possono
essere sostenute dai comuni anche tramite l'istituzione di appositi elenchi.
Art. 10
Funzioni della Regione
1. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni
tre anni, gli indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia, che definiscono i
criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse:
a) per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi, per
l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi,
scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema
educativo integrato;
b) per il monitoraggio, la documentazione e la valutazione della qualità dei
servizi, per la realizzazione di progetti di ricerca, per l'attuazione di iniziative
di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 individuano, fra l'altro, previo parere di ANCI Emilia‐
Romagna, criteri di equità e omogeneità delle politiche tariffarie applicate dai
comuni per i servizi di cui alla presente legge, che riguardino anche la
compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi, come indicato
all'articolo 6, comma 5, lettera b).
3. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, adotta la
delibera di programma:
a) per i finanziamenti in conto capitale e il relativo riparto delle risorse come
indicato all'articolo 13, comma 2;
b) per le spese correnti, il relativo riparto annuale e il trasferimento delle
risorse a favore di Enti locali e loro forme associative di cui all'articolo13,
comma 1.
4. La Regione può inoltre attuare direttamente progetti d'interesse regionale anche
avvalendosi del contributo teorico e pratico di enti, centri, istituzioni e associazioni
culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative
e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale e internazionale.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, può
concedere a enti locali e loro forme associative contributi straordinari per spese
d'investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria,
ripristino tipologico di edifici da destinare all'aumento di posti nei servizi educativi
per la prima infanzia, volti a riequilibrare l'offerta educativa degli ambiti territoriali al
di sotto della media regionale.
Art. 11
Funzioni dei comuni
1. I comuni, anche in raccordo fra loro, promuovono la programmazione della rete dei
servizi territoriali, coinvolgendo i soggetti del sistema integrato, ed esercitano le
seguenti funzioni:
a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il
controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture
nonché sui servizi ricreativi di cui all'articolo 9;
b) concedono l'accreditamento;
c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;
d) assegnano, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 10, comma 1, le
risorse regionali di spesa corrente ai soggetti gestori di cui all'articolo 5,
comma 1, lettere a), b), c) e d);
e) formulano, anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte
d'intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio
territorio;
f) attuano, con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici, interventi di
formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per
l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la
presenza e l'esperienza;
g) possono prevedere, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la
prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore.
h) promuovono la conoscenza e l'informazione sulle proposte educative
relative alla fascia da zero a tre anni presenti nel territorio e sulle loro
caratteristiche, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti che
operano in questo ambito. A tale fine possono avvalersi di strumenti
telematici per rendere disponibile la mappa aggiornata dell'offerta dei servizi
presenti sul territorio, con la descrizione delle loro caratteristiche e ogni
altra informazione utile a orientare la scelta educativa delle famiglie.
Art. 12
Compiti delle aziende unità sanitarie locali
1. Le aziende unità sanitarie locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienicosanitaria
sulle strutture e sui servizi per la prima infanzia.
2. Le aziende unità sanitarie locali individuano altresì forme specifiche di
collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'articolo 7.
Art. 13
Interventi ammessi a contributo e beneficiari
1. In attesa della definizione degli ambiti territoriali di area vasta di cui all'articolo 6
della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e
locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro
unioni) la Giunta regionale, con il programma di cui all'articolo 10, comma 3, assegna
le risorse:
a) agli enti locali e loro forme associative per spese correnti per la gestione e
la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento
pedagogico, la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici;
b) ai comuni capoluogo per il sostegno contributivo ai coordinamenti
pedagogici territoriali di cui all'articolo 33.
2. Le risorse per spese d'investimento sono finalizzate al concorso alle spese per
interventi di manutenzione straordinaria, nuova costruzione, acquisto, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da
destinare a servizi educativi per la prima infanzia nonché arredo degli stessi,
mediante la concessione di contributi in conto capitale erogati dalla Regione:
a) ai comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il
comune interessato;
b) a soggetti privati, sentito il comune interessato.
3. Gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto
della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie o in
comodato d'uso o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con
scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.
4. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b)
sono revocati, con le modalità indicate all'articolo 27, se i relativi servizi non
ottengono l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento entro i termini
stabiliti dal comune, oppure se l'autorizzazione o l'accreditamento sono revocati.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la
concessione delle risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché le aree d'intervento dei
progetti regionali di cui all'articolo 10, comma 4.
Art. 14
Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia
1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia sono
tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro
elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, anche ai fini
dell'implementazione delle banche dati statali, nonché ai fini amministrativi
finalizzati all'erogazione dei finanziamenti, nel rispetto delle condizioni di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
2. Il sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, tramite
l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, garantisce alla Regione, agli
enti locali e ai soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia ampia disponibilità e
scambio delle informazioni, per permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche
di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.
Capo II
Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi
Art. 15
Autorizzazione al funzionamento e segnalazione certificata d'inizio
attività
1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che
prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso
da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i servizi
educativi aziendali e interaziendali e le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad
altri servizi educativi o scolastici, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento
secondo le norme di cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro
denominazione e ubicazione.
2. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal comune nel cui territorio sono
ubicate le strutture, che la rilascia sentito il parere della commissione tecnica
distrettuale di cui all'articolo 22.
3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'articolo 9 devono presentare al
comune competente segnalazione certificata d'inizio dell'attività.
Art. 16
Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 15 i soggetti
richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dagli articoli 24, 25 e 26
e gli standard di cui alla direttiva prevista all'articolo 1, comma 4;
b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla
normativa in vigore;
c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore
sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale,
secondo il profilo professionale di riferimento;
d) applicare il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto
ai servizi generali e bambini iscritti così come indicato nella direttiva di cui
all'articolo 31;
e) adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica
approvata dall'Azienda unità sanitaria locale e prevedere procedure di
acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto delle normative in materia
di alimenti per lattanti e bambini;
f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;
g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo
di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle
attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie.
h) redigere, secondo le indicazioni contenute nelle direttive di cui
all'articolo 1, comma 4 un piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e
gestione del rischio stress lavoro‐correlato, anche ai fini di quanto previsto
dalla legislazione specifica in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
i) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di trasparenza e
partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 8.
Art. 17
Accreditamento e sistema di valutazione della qualità
1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei
servizi educativi per la prima infanzia e definire il relativo sistema di regolazione,
istituisce l'accreditamento del servizio, basato sul percorso di valutazione della
qualità di cui all'articolo 18, che sarà oggetto di apposita direttiva, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4.
2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai
finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 13, comma 2,
lettera b). Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è condizione di funzionamento
per i servizi pubblici.
3. L'accreditamento è concesso dal comune previo parere obbligatorio della
commissione tecnica di cui all'articolo 22.
Art. 18
Valutazione della qualità ai fini della concessione dell'accreditamento
1. Il percorso di valutazione della qualità, ai fini dell'accreditamento, richiede che i
servizi pubblici e privati, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al
funzionamento:
a) dispongano di un progetto pedagogico contenente le finalità e la
programmazione delle attività educative;
b) adottino le misure idonee a garantire la massima trasparenza e la
partecipazione delle famiglie sulla base di quanto stabilito all'articolo 8;
c) dispongano della figura del coordinatore pedagogico sulla base di quanto
stabilito all'articolo 32;
d) adottino strumenti di autovalutazione del servizio e un adeguato numero
di ore di formazione, sulla base di quanto stabilito dalla direttiva di cui
all'articolo 1, comma 4, che dovrà prevedere l'obbligo di partecipazione del
personale al percorso territoriale di valutazione della qualità e strumenti di
verifica e controllo del sistema;
e) attuino, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di cui
all'articolo 6 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di
cui all'articolo 8, sia attraverso la costituzione di organismi rappresentativi,
sia attraverso le modalità di collaborazione con i genitori in esso indicate.
Art 19
Elenchi regionali dei servizi per la prima infanzia
1. La Regione istituisce elenchi dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati,
accreditati e dei servizi ricreativi attivati, che li pubblica sul proprio sito web
istituzionale, oltre che, annualmente, sul Bollettino ufficiale telematico della
Regione Emilia‐Romagna (BURERT).
2. A tal fine gli enti capofila di distretto trasmettono annualmente alla Regione gli
elenchi dei servizi di cui al comma 1.
Art. 20
Vigilanza e sanzioni
1. Il comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della
commissione tecnica di cui all'articolo 22, procede a verifiche periodiche per
accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi
l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'articolo
9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione
vigente.
2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto
la preventiva autorizzazione al funzionamento o gestisca un servizio ricreativo senza
avere presentato la segnalazione certificata d'inizio attività è soggetto a una
sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00, il cui importo è stabilito
con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti il regolamento
comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun
requisito richiesto. Se la violazione persiste, il comune assegna al soggetto gestore
un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale procede alla sospensione
dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla
chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se,
entro l'ulteriore termine indicato dal comune, il requisito mancante non è
ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o
segnalazione certificata di inizio attività, il comune stesso può procedere alla revoca
dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla
chiusura del servizio.
3. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento,
il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito
mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla
sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che
i requisiti siano reintegrati procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento
comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente
concessi nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.
4. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Regione che provvede alla
cancellazione dal relativo elenco dei servizi.
5. Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e l'introito dei relativi
proventi compete al comune.
Art. 21
Rapporti convenzionali e appalto di servizi
1. I comuni, anche in forma associata, nel rispetto delle norme europee, statali e
regionali in materia, possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la gestione
dei servizi educativi per la prima infanzia.
2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, valutata in base a elementi diversi, quali la qualità
del progetto pedagogico, le modalità di gestione, il rapporto numerico tra educatori
e bambini, le caratteristiche strutturali e il prezzo.
3. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 37, comma 6, nelle procedure di gara ad
evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia, nelle
concessioni e nelle convenzioni per gli stessi è inserito l'obbligo del possesso dei
requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 e per
l'accreditamento di cui all'articolo 18.
Art. 22
Commissione tecnica distrettuale
1. Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, è istituita la commissione
tecnica distrettuale con funzioni istruttorie, a supporto delle funzioni dei comuni
previste all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b);
2. La commissione tecnica distrettuale è nominata dall'ente locale capofila per
distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal comitato di distretto, in base
alle modalità di funzionamento stabilite dal suo regolamento.
3. All'interno della commissione tecnica distrettuale sono rappresentate almeno le
seguenti professionalità:
a) amministrativa, con funzioni di presidente;
b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
c) igienico‐sanitaria, con competenze anche sulla valutazione da stress
lavoro‐correlato, su designazione dell'azienda unità sanitaria locale
competente;
d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.
Art. 23
Compiti della commissione tecnica distrettuale
1. La commissione di cui all'articolo 22 ha i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al
funzionamento dei servizi privati;
b) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di accreditamento,
secondo quanto previsto dalla relativa direttiva;
c) svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti
interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei
servizi educativi.
2. Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento la commissione è
costituita esclusivamente dal presidente e dalla componente pedagogica, di cui
all'articolo 22, comma 3, lettere a) e b), e può essere integrata da coordinatori
pedagogici esterni alla commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.
Capo III
Caratteristiche generali dell'area e della struttura
Art. 24
Caratteristiche generali dell'area
1. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica i comuni
programmano il fabbisogno avendo come riferimento il quadro conoscitivo e le
ipotesi di sviluppo assunte per la redazione del piano, individuano le condizioni
urbanistiche, ambientali e sociali per l'inserimento delle strutture e approvano la
normativa per l'utilizzo e la trasformazione degli immobili volti ad ospitare i servizi
per la prima infanzia in coerenza con quanto previsto dalla presente legge e dalle
direttive ad essa collegate e nel rispetto della normativa urbanistica regionale.
2. I servizi educativi devono essere ubicati in aree accessibili, soleggiate, idonee
morfologicamente, adeguatamente protette da fonti di inquinamento, di norma
caratterizzate dalla presenza di zone verdi. I servizi devono essere dotati di uno
spazio esterno attrezzato per i bambini, salvi casi particolari individuati nella
direttiva di cui all'articolo 1, comma 4.
Art. 25
Integrazione tra servizi
1. Negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare devono essere
favoriti interventi per l'integrazione e la continuità tra servizi educativi per la prima
infanzia, scuole dell'infanzia e primarie e servizi sociali e sanitari, ponendo
particolare attenzione all'accessibilità al servizio, al sistema della mobilità, sicurezza
e delle aree verdi, alla qualità architettonica e alla sostenibilità edilizia.
Art. 26
Criteri per la progettazione delle strutture
1. La progettazione delle strutture e degli spazi aperti che ospitano servizi educativi
per la prima infanzia si realizza prendendo a riferimento il progetto pedagogico dalle
fasi iniziali fino all'attivazione del servizio.
2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi
per la prima infanzia devono rispondere a requisiti di fruibilità, sicurezza, igiene,
salute e benessere, protezione dal rumore, risparmio energetico e sostenibilità
ambientale previsti dalla legislazione statale, regionale e negli strumenti di
pianificazione urbanistica.
Art. 27
Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale
1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia oggetto di
finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a), è istituito
vincolo di destinazione per quindici anni. Nel caso di finanziamenti concessi a
soggetti privati a norma dell'articolo 13, comma 2, lettera b), il vincolo di
destinazione è di durata ventennale.
2. La Regione, su richiesta del soggetto beneficiario, può autorizzare, qualora sia più
opportuna o funzionale in relazione alle esigenze della programmazione territoriale,
una diversa destinazione dell'edificio già vincolato, nell'ambito dei servizi educativi,
scolastici o sociali per l'infanzia o l'adolescenza, ferma restando la durata del vincolo
stesso.
3. La Regione può altresì, su richiesta del soggetto beneficiario, autorizzare la
rimozione del vincolo prima della scadenza, qualora non sia più opportuna in
relazione all'interesse pubblico l'originaria finalizzazione dell'immobile. In tale caso la
Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo e
all'ammontare del contributo erogato, la quota parte dello stesso che il soggetto
beneficiario deve restituire alla Regione.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate con atto della Giunta
regionale.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di restituzione del finanziamento nel
caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione al funzionamento o
dell'accreditamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 4.
Capo IV
Personale dei servizi educativi e coordinamento pedagogico
Art. 28
Personale
1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 181, lettera e), numero 1.2)
della legge n. 107 del 2015, gli educatori dei servizi educativi per la prima infanzia
sono dotati di laurea, stabilita con direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 della
presente legge regionale.
2. La Regione, con la direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, definisce le modalità di formazione
degli addetti ai servizi generali, finalizzata al corretto svolgimento dei compiti di cui all'articolo
29, comma 2, nell'ambito di contesto rivolto all'utenza della fascia da zero a tre anni.
Art. 29
Compiti del personale
1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura ed educazione dei bambini e
alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del
servizio. In particolare gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e
promuovono il loro ruolo attivo.
2. Oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore, gli addetti ai servizi
generali svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e
collaborano con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei
materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio. Nei nidi
d'infanzia gli addetti ai servizi generali svolgono anche i compiti relativi alla
predisposizione e alla distribuzione del vitto.
3. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale per l'impostazione e la verifica
del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.
Art. 30
Collegialità e lavoro di gruppo
1. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il
principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di
garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle
diverse professionalità degli operatori del servizio, la messa in atto e l'efficacia delle
pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio da stress lavorocorrelato.
2. Le modalità di collaborazione e d'integrazione tra le diverse figure e competenze
sono stabilite dagli enti e soggetti gestori nell'ambito della contrattazione di
settore.
Art. 31
Rapporto numerico tra personale e bambini
1. La Giunta regionale, con direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, definisce,
individuando margini di flessibilità organizzativa, il rapporto numerico tra personale
educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei servizi
educativi, considerando nella determinazione del rapporto stesso:
a) il numero dei bambini iscritti e la loro età, con particolare attenzione a
quelli di età inferire ai dodici mesi;
b) la presenza di bambini disabili o in particolare situazione di disagio o di
svantaggio socio‐culturale, in relazione al numero e alla gravità dei casi;
c) le caratteristiche generali della struttura e i tempi di apertura;
d) la necessità di garantire un'adeguata compresenza di personale.
Art. 32
Coordinatori pedagogici
1. I comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento
dei servizi educativi per la prima infanzia accreditati tramite figure professionali
dotate di laurea, il cui indirizzo sarà stabilito con successiva direttiva, ai sensi
dell'art 1, comma 4.
2. I coordinatori pedagogici hanno il compito di assicurare l'organizzazione del
personale e il funzionamento dell'équipe sul versante pedagogico e gestionale;
svolgono compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in
rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione nonché di
monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo
tra i servizi educativi, sociali e sanitari. Supportano inoltre il personale per quanto
riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di
promuovere la cultura dell'infanzia e della genitorialità, in un'ottica di comunità
educante.
3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando
prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio, secondo i parametri
stabiliti con successiva direttiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
Art. 33
Coordinamenti pedagogici
1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, il coordinamento
pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la
prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di
coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed
efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento pedagogico
concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di
qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.
2. Presso ciascun comune capoluogo è istituito un coordinamento pedagogico
territoriale (CPT), di ambito territoriale provinciale, formato dai coordinatori
pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto
e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e
qualificazione dei servizi, nonché supporto al percorso di valutazione della qualità di
cui all'articolo 18. La Regione promuove iniziative di raccordo di area vasta.
3. La direttiva di cui all'articolo1 comma 4 potrà prevedere una diversa allocazione
del CPT, in attuazione della normativa regionale di riferimento.
4. I comuni e gli altri enti pubblici o soggetti gestori dei servizi accreditati
garantiscono la partecipazione dei coordinatori pedagogici al CPT. Al CPT possono
partecipare altresì i coordinatori dei servizi autorizzati.
Art. 34
Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori
1. Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere adeguatamente le loro
funzioni, gli enti e i soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, promuovono la
loro partecipazione ad attività ed iniziative di studio, di ricerca e di aggiornamento
realizzate dalla Regione, dagli enti locali, dalle università o da centri di formazione e
ricerca.
2. I soggetti gestori del servizio devono prevedere azioni formative per il personale
educatore, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.
3. Gli enti e i soggetti gestori promuovono altresì la formazione permanente degli
operatori attraverso iniziative di aggiornamento annuale. Nell'ambito di tale attività
dovranno essere previste anche iniziative per la prevenzione e l'educazione alla
salute.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) la Regione
promuove, nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 10, comma 1, adeguata formazione in
servizio rivolta ad operatori, educatori e coordinatori pedagogici.
Art. 35
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e
ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta
alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni
sui seguenti aspetti:
a) numero di bambini che frequentano i servizi divisi per tipologia di servizio;
b) andamento delle domande di iscrizione e approfondimenti qualiquantitativi
a livello aggregato per ambito territoriale di competenza del CPT;
c) analisi della diffusione dei servizi nel territorio regionale, anche con
riferimento alle diverse tipologie di gestione;
d) analisi dell'evoluzione del sistema di valutazione della qualità dei servizi
educativi;
e) analisi dei risultati dell'introduzione dell'obbligo di vaccinazione e della
connessa campagna informativa, di cui all'articolo 6;
f) analisi del sistema dei costi in rapporto a diversi modelli organizzativi;
g) analisi dell'andamento dei finanziamenti statali e regionali al sistema dei
servizi educativi per la prima infanzia.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore
valutazione della presente legge.
Capo V
Norme finanziarie, transitorie e finali
Art. 36
Disposizioni finanziarie
1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge
regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima
infanzia), nell'ambito della Missione 12 ‐ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,
Programma 1 ‐ Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, nel bilancio di
previsione della Regione Emilia‐Romagna 2016‐2018. Nell'ambito di tali risorse la
Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di
bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o
l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente
disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2010, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42).
3. Concorrono altresì al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge
le risorse provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo nazionale per le
politiche sociali e al finanziamento del Piano di azione nazionale per la promozione
del sistema integrato di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge n. 107
del 2015.
Art. 37
Norme transitorie e finali
1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, continuano ad essere disciplinati fino alla loro conclusione dalle normative
vigenti alla data del loro avvio.
2. In attesa dell'approvazione di nuove direttive in materia di requisiti strutturali ed
organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia, resta in vigore la
deliberazione dell'Assemblea legislativa 25 luglio 2012, n. 85 (Direttiva in materia di
requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e
relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di
conciliazione).
3. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono
fatti salvi i titoli degli operatori, degli educatori e dei coordinatori pedagogici
acquisiti in base alla normativa previgente.
4. La direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 stabilisce i requisiti per l'accesso ai posti
di coordinatore pedagogico nonché a quello di educatore. Sono fatti salvi, per gli
educatori, tutti i titoli diversi dalla laurea validi al 31 agosto 2015.
5. Fino all'approvazione della direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 i coordinatori
pedagogici dovranno essere dotati di laurea specifica ad indirizzo socio‐pedagogico o
socio‐psicologico.
6. In attesa dell'approvazione della direttiva della Giunta regionale
sull'accreditamento, i contributi regionali possono essere concessi ai soggetti gestori
indicati all'articolo 5 lettere a) e b). Per accedere a finanziamenti pubblici, i soggetti
gestori privati di cui all'articolo 5, lettere c) e d), dovranno essere in possesso di
autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti dalla presente
legge regionale per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettere a) e
b).
7. Il disposto di cui all'articolo 6, comma 2 si applica anche alle domande di accesso
ai servizi in oggetto eventualmente già presentate per l'anno 2016 ‐ 2017, fatto salvo
l'obbligo di adeguamento entro un termine ragionevole. Le modalità e i termini di
adeguamento sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui
all'articolo 6, comma 2.
Art. 38
Abrogazione della legge regionale n. 1 del 2000
1. E' abrogata la legge regionale n. 1 del 2000.



Analisi della sudetta legge

By LOV - Liberi dall'Obbligo Vaccinale


Analisi della legge regionale nr. 19 della regione Emilia Romagna

Come cittadino di questa regione e come madre mi preme far capire la gravità della legge numero 19 promulgata, e poi pubblicata il giorno 25 novembre con efficacia a partire da oggi, 26 novembre 2016.
Tale legge intende riformulare il sistema educativo della fascia 0 - 3 anni della regione Emilia Romagna e con questo articolo ho intenzione di andare ad esporre i punti critici e discriminatori di tale legge.Nell'articolo 1, comma 1 si parla del rispetto della normativa nazionale e internazionale, punto ribadito anche all'interno del comma 3 dello stesso articolo. Si vuole far credere quindi che tale legge sia in linea con quella che è la normativa e le raccomandazioni europee e internazionali.Sarebbe opportuno però ricordare alla regione che in ambito europeo non esistono raccomandazioni in merito ad una normativa su un obbligo vaccinale o discriminazioni che potrebbero essere messe in atto per indurre ala vaccinazione.In questa pubblicazione https://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/art20183.pdf, ritroviamo infatti una raccomandazione generica improntata sul rispetto delle individualità di ciascun paese, poiché la questione "obbligo si, obbligo no"coinvolge allo stesso tempo diverse questioni etiche, storiche, culturali e di usi e costumi, quindi non si può fare un auspicio unidirezionale a livello europeo. Rendere i vaccini obbligatori potrebbe essere un metodo per conformare l'adesione ai programmi vaccinali, tuttavia molti programmi europei sono efficaci anche se con adesione su base volontaria, quindi raccomandati. Tra i paesi con vaccinazioni obbligatorie e quelli senza obbligo, non vi sono sostanziali differenze, poiché come si evince dallo studio, non è certo la parola "obbligatorio" a fare la differenza, bensì un'insieme di fattori, tra i quali troviamo: i vaccini combinati, l'incidenza del costo sul destinatario d'uso, il tipo di offerta, le campagne informative e promozionali, strategie comunicative, la presa di coscienza della cittadinanza sui problemi di salute pubblica e le sue soluzioni.Come cittadina di questo paese, vorrei fare un cartellone pubblicitario con questa parte della discussione: "Un sistema sanitario nazionale dovrebbe promuovere e offrire attivamente quei vaccini di cui ne è stata provata la sicurezza, l'efficacia e con un impatto positivo sulla salute pubblica. In un mondo dove la cittadinanza crede nelle autorità sanitarie, maggiore uniformità può essere stabilita insieme alle raccomandazioni."
Nell'articolo 2 si parla della crescita e della formazione, della garanzia al diritto all'educazione e al rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. Articolo nettamente in contrasto con ciò che ritroviamo poi in altri punti seguenti a questo.Secondo tale legge un nido ha finalità di formazione e socializzazione, di sviluppo di un benessere psicofisico, relazionale, affettivo e sociale.L'articolo 2 dovrebbe rendere chiaro ai nostri rappresentanti che un asilo nido non è un "parcheggio", termine che personalmente ritengo denigratorio, ma anche un'occasione di sviluppo del bambino. Lo stesso principio di sviluppo dell'individuo vale anche per i servizi educativi integrativi descritti all'interno dell'articolo 3. Si auspica persino integrazione e collaborazione fra i diversi servizi educativi della prima infanzia per garantire qualità e coerenza dei servizi.
Si ritiene quindi che questi spazi siano fondamentali, viene perciò da chiedersi per quale motivo nell'articolo 6 comma 2 ritroviamo quanto segue:
Quindi per accedere ai servizi educativi e ricreativi nella fascia 0 - 3 anni risulta come requisito imprescindibile l'aver effettuato le quattro vaccinazioni obbligatorie: anti difterica (ex lege 891/1939), anti tetanica (ex lege 292/1963), anti poliomielitica (lex 581/1966) e anti epatite b (lex 165/1991). Il motivo addotto sarebbe il rischio di un ritorno di tali malattie che si riteneva fossero state debellate, peccato che in altri paesi dell'Unione Europea vi siano percentuali addirittura inferiori alle coperture vaccinali italiano ma non vi sono epidemie.Tale articolo risulta quindi nettamente in contrasto con tutto quello che è il contenuto della normativa, incluso anche l'articolo successivo che parla di integrazione anche dei bambini disabili e dei bambini che si ritrovano in situazioni di disagio relazionale e socio culturale.
Un cenno dovuto, per onore di cronaca: il presunto caso di difterite era in realtà un nodulo in cui è stato trovato il batterio della difterite. Vorrei ricordare alle autorità che chiamare difterite un caso di difterite cutanea, che non è mai stata debellata come patologia, lasciando intendere che si tratti di difterite delle vie respiratorie, è punibile come procurato allarme.
Personalmente ritengo che a molti sia sfuggito l'articolo 9, dove vengono inclusi nell'applicazione dell'articolo 6 anche gli spazi gioco.Che cosa significa? Che se tu genitore non vuoi sottoporre alle vaccinazioni antipolio, antitetanica, antidifterica e antiepatite B tuo figlio, non puoi portarlo al nido, agli spazi gioco, ai baby parking. Insomma si viene esclusi dalla vita sociale, la stessa che si inneggia negli altri articoli.
A questo punto la domanda provocatoria credo sia d'obbligo: come intendono distinguere i vaccinati dai non vaccinati? Dovremo cucire delle stelle di David sulle giacché dei nostri bambini? Presentare una tessera, un simbolo di riconoscimento?
No, la risposta è molto più semplice. Nell'articolo precedente avevo parlate della relazione sugli obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale per il periodo 2016 - 2018, che trovate qui https://liberidallobbligovaccinale.blogspot.it/2016/11/salvea-tutti.htmlNel punto 5 degli obiettivi del PNPV si parla proprio di questo, una sorta di database con tutti i dati di tutte le persone che non hanno vaccinato o non hanno seguito il calendario. Quindi quel registro non servirebbe solo per i medici o i genitori, violando qualsiasi diritto alla tutela della privacy ma anche per quanto riguarda le strutture destinate ai bambini nella fascia 0 - 3 anni.In seguito alla lettura di questo articolo risulta evidente che nemmeno la cosiddetta "ultima spiaggia" è fattibile, quindi l'opzione della baby sitter o della tagesmutter, risulterebbe non realizzabile.A tal proposito, il deterrente perfetto lo si trova all'interno dell'articolo 20, comma 2.

La questione che qualsiasi persona si pone è: io non posso permettermi di pagare una sanzione amministrativa così alta, quindi non rischio. E quindi quale potrebbe essere una soluzione?

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.
Il presidente Bonaccini continua a dichiarare che tale norma entrerà in vigore a maggio/giugno 2017 e che entro un mese ci saranno solo le definizioni sulla questione delle limitazioni, che ci sarà tempo di effettuare e recuperare le vaccinazioni senza fretta, e che questa legge non riguarda questo anno scolastico.Peccato che leggendo l'ultima parte della legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna si evince che il presidente ha dichiarato cose non vere: la legge è attiva sin da oggi, spetta a tutti di farla rispettare e riguarda anche l'attuale anno scolastico in corso.
Ovviamente ci si augura che queste dichiarazioni non siano state fatte in maniera intenzionalmente errate, però un dubbio è lecito avercelo.
Altri dubbi leciti sono ad esempio il fatto che i bambini sieropositivi o con epatite b possono frequentare e sono tutelati dalle leggi sulla privacy e contro la discriminazione.Un dubbio lecito è quello che riguarda i familiari, i conviventi e gli operatori dei servizi educativi i quali non sono obbligati ad effettuare i richiami come da calendario vaccinale.Infine sarebbe lecito sapere se tale legge si applica anche ai turisti che si recano nella nostra regione, soprattutto per il periodo estivo sulla costiera romagnola.
Ad alcune di queste domande, il presidente Bonaccini, insieme all'Assessore alla Sanità Sergio Venturi, hanno risposto nel video effettuato in diretta tramite Facebook in data 25 novembre di cui a breve posteremo una analisi "a mente fredda".
Sempre a mente fredda l'unica conclusione valida visti gli accadimenti degli ultimi giorni, sembra quasi una azione intrapresa per "creare" posti negli asili nido. Se si limita l'accesso ai nidi e ai servizi ricreativi, magicamente si possono creare posti nelle graduatorie, di modo che a coloro che non ne sanno molto, sembra che questa riforma sia utile mentre è meramente discriminatoria e basta.
Ana Diana Demian
Presidente LOV - Liberi dall'Obbligo Vaccinale



https://liberidallobbligovaccinale.blogspot.it/2016/11/analisi-della-legge-regionale-nr-16.html?m=1

Legge regionale 10/01/2000


1 1
LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1#LR-ER-2000-1#
NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R 14 aprile 2004 n. 8
L.R 29 dicembre 2006 n. 20
L.R 22 dicembre 2011 n. 21
L.R 22 giugno 2012 n. 6
Titolo I
OGGETTO DELLA LEGGE, FINALITÀ DEI SERVIZI
E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE
Art. 1
Finalità e modalità attuative
(sostituiti commi 2 e 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 1 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, poi modificati commi 3 e 3 bis
da art. 1 L.R 22 giugno 2012 n. 6
1. La Regione riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e
opera perché essi siano rispettati come persone.
2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi
per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori,
nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli essenziali stabiliti con legge dello Stato.
3. L'Assemblea legislativa, con una o più direttive, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base
all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui
alla presente legge, nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui
all'articolo 18.
3 bis. Nelle medesime direttive l'Assemblea legislativa stabilisce norme specifiche per i servizi sperimentali.
Art. 2
Nidi d'infanzia
(sostituito da art. 2 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i
tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima
infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
2. I nidi hanno finalità di:
a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro
potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello
familiare;
c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali
differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici
specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi.
4. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.
Art. 3
Altri servizi educativi
(sostituito da art. 3 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. Al fine di garantire, anche nei luoghi di lavoro, risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie,
possono essere istituiti i seguenti servizi educativi per la prima infanzia:
a) servizi domiciliari, che privilegiano il rapporto personalizzato di piccolo gruppo;
b) servizi integrativi, che prevedono modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, per l'accoglienza di
bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti;
c) servizi sperimentali, per far fronte a emergenti bisogni o in particolari situazioni sociali e territoriali.
2. Fanno parte del sistema integrato dell'offerta di cui all'articolo 4 le iniziative autonome delle famiglie disponibili a stare in rete
con i servizi di cui alla presente legge, anche tramite il coinvolgimento del coordinatore pedagogico.
3. La direttiva di cui all'articolo 1, comma 3, definisce le tipologie e le caratteristiche dei servizi di cui al presente articolo. La
stessa direttiva stabilisce la procedura per il riconoscimento della sperimentalità dei servizi.
Art. 4
Sistema integrato e offerta diffusa di servizi educativi per la prima infanzia
(sostituito da art. 4 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. I nidi d'infanzia e i servizi educativi di cui all'articolo 3, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
2 2
dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e
l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.
2. La Regione promuove azioni e programmi per la messa in rete dei servizi all'infanzia, per la stipula di convenzioni tra comuni
limitrofi, in particolare quelli in zona montana, per l'utilizzo degli asili nido e che favoriscano la più ampia scelta di servizi e orari
di apertura. Di tali azioni e programmi sarà tenuto conto nelle linee d'indirizzo e nei criteri generali di programmazione e di
ripartizione delle risorse, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).
3. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione
tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del
personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali, nonché tramite quanto specificamente indicato agli articoli 6 e 8. La
Regione e gli enti locali promuovono inoltre l'integrazione e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia.
4. La Regione e gli enti locali promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre
agenzie educative, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di
coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.
Art. 5
Gestione dei servizi
1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
a) dai Comuni, anche in forma associata;
b) da altri soggetti pubblici;
c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni;
d) da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;
e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.
Art. 6
Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi
(aggiunto comma 2 bis e modificata lett. b del comma 3 da art. 5 L.R. 14 aprile 2004 n. 8 , poi sostituito comma
1, modificati commi 2 e 2 bis da art. 5 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. Nei nidi d'infanzia e nei servizi di cui all'articolo 3 pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle
bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o
apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e
promuovono la multiculturalità.
2. L'accesso ai servizi integrativi e sperimentali è aperto prioritariamente ai bambini e alle bambine fino ai tre
anni di età; può essere esteso anche a utenti fino ai sei anni o di età superiore, con un adeguato progetto
pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d'età fino ai tre anni il rispetto degli standard
di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.
2 bis Nei nidi aziendali e interaziendali che usufruiscono di finanziamenti pubblici è consentito l'accesso anche a bambini i cui
genitori non prestano la propria opera presso l'azienda beneficiaria. Le modalità dell'accesso sono stabilite con apposite
convenzioni. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del
genitore, fino all'età scelta dalla famiglia per il passaggio alla scuola dell'ìnfanzia
3. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5,
devono essere previsti:
a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;
b) la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata
in relazione alle condizioni socio- economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle
fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa ... in materia di condizioni economiche
richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.
Art. 7
Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione
(sostituito da art. 6 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani
generazioni) e, in particolare, dall'articolo 26 (Bambini e adolescenti disabili), i servizi educativi per la prima infanzia
garantiscono il diritto all'integrazione dei bambini disabili, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale,
anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione.
2. I servizi educativi per la prima infanzia, le aziende USL e i comuni individuano forme specifiche di collaborazione al fine di
garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale e di realizzare interventi di educazione alla
salute, conformemente alle disposizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, comma 3.
Art. 8
Partecipazione e trasparenza
1. I soggetti gestori assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione
necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso
l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
3 3
2. I soggetti gestori assicurano inoltre la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili
di incontro e di collaborazione.
3. I Comuni garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi educativi e promuovono la
partecipazione delle famiglie, dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione degli indirizzi e
alla verifica degli interventi.
Art. 9
Servizi ricreativi e di conciliazione
(sostituito da art. 7 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini di età inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono
soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute.
2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), la segnalazione certificata di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi
alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.
3. In caso di mancata segnalazione, il comune competente può ordinare la sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei
necessari controlli.
4. I comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta utilizzazione dei servizi di cui al comma 1.
5. I servizi conciliativi, quali iniziative autonome delle famiglie di cui all'articolo 3, comma 2, possono essere sostenuti dai
comuni anche tramite l'istituzione di appositi albi di personale.
Art. 10
Funzioni della Regione
(già sostituiti lett. a) del comma 1 e del comma 2 e modificato comma 3 da art. 6 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, in
seguito aggiunto art. 3 bis da art. 39 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20 , infine modificato comma 1 e sostituita lett.
a) comma 2 da art. 8 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. L'Assemblea legislativa regionale , su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, il programma
regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, che definisce:
a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari,
anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali;
b) le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori;
c) le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca, formazione dei coordinatori pedagogici di cui
all'art. 33, di documentazione, di monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi,
anche in accordo con gli Enti locali.
2. La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui al comma 1:
a) adotta la delibera di programma per i finanziamenti in conto capitale e il relativo riparto;
b) attua annualmente il programma di cui al comma 1 per le spese correnti e, in conformità ad esso, approva il riparto dei fondi
a favore delle Province.
3. Nell'ambito delle iniziative cui al comma 1, lettera c), la Regione può inoltre attuare direttamente progetti di
interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di centri, istituzioni e associazioni
culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il più ampio
confronto culturale nazionale ed internazionale. La Regione rilascia altresì ai soggetti gestori l'accreditamento di cui
all'articolo 18, secondo quanto previsto all'articolo 37, comma 7.
3 bis La Giunta regionale, sentita la competente Commissione dell'Assemblea legislativa, può concedere alle Province
contributi straordinari, per spese di investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare all'aumento di posti nei servizi educativi per la
prima infanzia, volti a riequilibrare l'offerta educativa degli ambiti provinciali al di sotto della media regionale.
Art. 11
Funzioni delle Province
(sostituito comma 1 e aggiunto comma 1 bis da art. 7 L.R. 14 aprile 2004 n. 8 , poi abrogata lett. b) comma 1
da art. 9 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 10, comma 1, approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni,
il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di norma triennale, e i piani
annuali, che comprendono gli interventi di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, garantendo il coordinamento
con gli interventi previsti dalla normativa in materia di tutela e di promozione di diritti e opportunità dell'infanzia e
dell'adolescenza;
b) abrogata.
c) provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la
prima infanzia esistenti sul territorio provinciale.
1. bis Le Province trasmettono alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare una relazione annuale
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sull'utilizzo dei fondi regionali di parte corrente e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e provinciale.
Art. 12
Funzioni dei Comuni
(aggiunta lett. d bis) al comma 1 da art. 8 L.R. 14 aprile 2004 n. 8 , poi modificata lett. e) comma 1 da art. 10
L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per
la prima infanzia e sulle loro strutture, nonché sui servizi ricreativi di cui all'art. 9;
b) concedono l'accreditamento fermo restando quanto previsto dall'art. 37 comma 7;
c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;
d) formulano anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte di intervento per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi del proprio territorio ai fini dell'elaborazione del programma provinciale di cui all'art.
11, comma 1, lettera a);
d bis) richiedono alle Province la concessione dei contributi in conto capitale indicati all'articolo 14, comma 2;
e) attuano, con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici, interventi di formazione del personale e di qualificazione
dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e
l'esperienza;
f) promuovono, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti
appartenenti al terzo settore.
Art. 13
Compiti delle Aziende Unità Sanitarie Locali
(modificati commi 1 e 2 da art. 11 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. Le Aziende Unità Sanitarie Locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui
servizi ... per la prima infanzia.
2. Le Aziende individuano altresì forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui
all'articolo 7.
Art. 14
Interventi ammessi a contributo e beneficiari
(sostituito da art. 12 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui all'articolo 10 e dei programmi provinciali di cui all'articolo 11,
assegna alle province:
a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 5;
b) le risorse per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'articolo 34.
2. I fondi regionali per spese di investimento relativi a interventi di manutenzione straordinaria, nuova costruzione, acquisto,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la
prima infanzia, nonché arredo degli stessi, sono erogati dalle province:
a) ai comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il comune interessato;
b) a soggetti privati, sentito il comune interessato.
3. Gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà,
oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non
antecedente al termine del vincolo di destinazione.
4. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalità indicate
all'articolo 28, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure
se l'autorizzazione è revocata.
5. Nell'ambito dei programmi provinciali i fondi regionali per spese correnti sono erogati dalle province ai soggetti gestori, singoli
o associati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure
di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonché per la realizzazione di
servizi sperimentali.
6. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione dei fondi di cui al presente
articolo, nonché le aree di intervento dei progetti regionali di cui all'articolo 10, commi 3 e 3 bis.
Art. 15
Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia
(sostituito da art. 13 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a
richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, anche ai fini
dell'implementazione delle banche dati statali, nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, tramite l'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza,
garantisce alla Regione, agli Enti locali ed ai soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, il più ampio accumulo e scambio
delle informazioni, per permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.
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Titolo II
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI
GESTITI
DA ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Art. 16
Autorizzazione al funzionamento e segnalazione certificata d'inizio attività
(sostituito comma 1 da art. 10 L.R. 14 aprile 2004 n. 8 , poi modificata rubrica articolo, commi 1, 2 e 3 da art.
14 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età
inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i nidi e i micronidi
aziendali ed interaziendali e le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, sono soggette
all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e
ubicazione.
2. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che la
rilascia sentito il parere della Commissione tecnica distrettuale di cui all'articolo 23.
3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'art. 9 devono presentare al Comune competente segnalazione
certificata di inizio dell'attività.
Art. 17
Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
(sostituita lett. c) del comma 1 da art. 11 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)
1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 i soggetti richiedenti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dal Titolo III e gli standard di cui alla direttiva prevista al
comma 3 dell'art. 1;
b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore;
c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore, secondo il profilo professionale di riferimento;
d) applicare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti così come indicato nella direttiva di cui all'art.
32;
e) adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Azienda unità sanitaria
locale e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n.
128 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di
cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini", che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non
contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi
biologici;
f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;
g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di
aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle
famiglie.
Art. 18
Accreditamento
1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema educativo integrato di cui all'art.
4, istituisce la procedura di accreditamento, attraverso la determinazione di requisiti qualitativi aggiuntivi
rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati.
2. L'accreditamento è concesso dal Comune entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda da
parte dei soggetti interessati, previo parere della Commissione tecnica di cui all'art. 23, salvo quanto disposto
all'art. 37 comma 7. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento è adottato in via sostitutiva dalla
Regione.
Art. 19
Requisiti per l'accreditamento
(sostituito comma 2 da art. 12 L.R. 14 aprile 2004 n. 8 , poi modificata lett. f) comma 1 da art. 15 L.R. 22
giugno 2012 n. 6)
1. Al fine dell'accreditamento, i soggetti gestori, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al
funzionamento, devono:
a) disporre di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative,
nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio;
b) disporre della figura del coordinatore pedagogico sulla base di quanto stabilito all'art. 33;
c) prevedere nei contratti un numero di ore di formazione analogo a quello previsto per i dipendenti pubblici,
anche favorendo, a tal fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente e ai progetti di
qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti gestori diversi, pubblici e privati;
d) attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano diversi servizi e soggetti gestori pubblici e
privati, al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;
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e) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di cui all'art. 6 e le condizioni di trasparenza e
partecipazione delle famiglie di cui all'art. 8, sia attraverso la costituzione di organismi di gestione, sia
attraverso le modalità di collaborazione con i genitori in esso indicate;
f) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio, adeguandoli alle linee guida approvate dalla Giunta
regionale.
2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto
previsto all'articolo 14, comma 2, lettera b). Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è condizione di funzionamento per i
servizi pubblici.
Art. 20
Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia
(sostituito da art. 16 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati, accreditati, e dei servizi
ricreativi attivati mediante segnalazione certificata d'inizio attività.
2. A tal fine la Regione e i comuni trasmettono periodicamente alle province gli elenchi dei servizi di cui al comma 1.
3. L'elenco dei servizi registrati a livello provinciale è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
(BURERT).
Art. 21
Vigilanza e sanzioni
(sostituito da art. 13 L.R. 14 aprile 2004 n. 8 , poi sostituito comma 2 da art. 17 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della Commissione tecnica di cui all'articolo 23,
procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al
funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'articolo 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo
previste dalla legislazione vigente.
2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al
funzionamento, o gestisca un servizio ricreativo senza avere presentato la segnalazione certificata di inizio attività, è soggetto
ad una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza
comunale. Entro tali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun
requisito richiesto. Se la violazione persiste, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso
inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla
chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune,
il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione
certificata di inizio attività, il Comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di
prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio.
3. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per
provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del
provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca. La revoca
dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché dagli
appalti e dai rapporti convenzionali in atto.
4. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Provincia competente che provvede alla cancellazione dal registro.
5. Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e l'introito dei relativi proventi compete al Comune.
Art. 22
Rapporti convenzionali e appalto di servizi
(aggiunto comma 2 bis da art. 14 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)
1. I Comuni, anche in forma associata, possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la gestione dei
servizi educativi per la prima infanzia, nel rispetto della normativa vigente. La Giunta regionale approva lo
schema-tipo di convenzione, che i Comuni possono adottare per regolamentare i rapporti con tali soggetti.
2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, valutata in base ad elementi diversi, quali la qualità del progetto pedagogico, le modalità di
gestione, il rapporto numerico tra educatori e bambini, le caratteristiche strutturali ed il prezzo.
2 bis. Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia e nelle convenzioni
per gli stessi è inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 17 e per
l'accreditamento di cui all'articolo 19.
Art. 23
Commissione tecnica distrettuale
(sostituito da art. 18 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, è istituita la Commissione tecnica distrettuale con funzioni istruttorie, a
supporto delle funzioni dei comuni previste all'articolo 12, comma 1, lettera a).
2. La Commissione viene nominata dall'ente locale capofila per distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal
Comitato di distretto, in base alle modalità di funzionamento stabilite dal suo regolamento.
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3. All'interno della Commissione tecnica distrettuale sono rappresentate almeno le seguenti professionalità:
a) amministrativa con funzioni di presidente;
b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
c) igienico-sanitaria, su designazione dell'azienda unità sanitaria locale competente;
d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.
Art. 24
Compiti della Commissione tecnica distrettuale
(sostituito da art. 19 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. La commissione di cui all'articolo 23 ha i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi
privati, nonché parere vincolante in relazione all'accreditamento di servizi pubblici;
b) svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di
accreditamento dei servizi educativi.
2. Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento, la commissione è costituita esclusivamente dal Presidente e
dalla componente pedagogica, di cui all'articolo 23, comma 3, lettere a) e b), e può essere integrata da coordinatori pedagogici
esterni alla commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.
Titolo III
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA
E DELLA STRUTTURA
Art. 25
Caratteristiche generali dell'area
(sostituito da art. 20 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica i comuni programmano il fabbisogno e individuano le aree
da destinare ai servizi per la prima infanzia, avendo come riferimento il quadro conoscitivo e le ipotesi di sviluppo contenute nel
documento preliminare di cui all'articolo 32 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso
del territorio).
2. I servizi educativi devono essere ubicati in aree accessibili, soleggiate, idonee morfologicamente, adeguatamente protette da
fonti di inquinamento, di norma caratterizzate dalla presenza di zone verdi. I servizi devono essere dotati di uno spazio esterno
attrezzato per i bambini, salvi casi particolari individuati nella direttiva di cui all'articolo 1, comma 3.
Art. 26
Integrazione tra servizi
(sostituito da art. 21 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. Negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare devono essere favoriti interventi per l'integrazione e la
continuità tra servizi educativi per la prima infanzia, scuole dell'infanzia e primarie, e servizi sociali e sanitari, ponendo
particolare attenzione all'accessibilità al servizio, al sistema della mobilità, sicurezza e delle aree verdi, alla qualità architettonica
e alla sostenibilità edilizia.
Art. 27
Criteri per la progettazione delle strutture
(sostituito da art. 22 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. La progettazione delle strutture e degli spazi aperti che ospitano servizi educativi per la prima infanzia si realizza prendendo
a riferimento il progetto pedagogico dalle fasi iniziali fino all'attivazione del servizio.
2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere a
requisiti di fruibilità, sicurezza, igiene, salute e benessere, protezione dal rumore, risparmio energetico e sostenibilità ambientale
previsti dalla legislazione statale, regionale, e negli strumenti di pianificazione urbanistica.
Art. 28
Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale
(sostituito da art. 16 L.R. 14 aprile 2004 n. 8 , poi ancora sostituito da art. 37 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21 ,
modificato comma 5 da art. 23 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia oggetto di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 14, comma
2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni. Nel caso di finanziamenti concessi a soggetti privati a norma
dell'articolo 14, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione è di durata ventennale.
2. La Regione, su richiesta del soggetto beneficiario, può autorizzare, qualora sia più opportuna o funzionale in relazione alle
esigenze della programmazione territoriale, una diversa destinazione dell'edificio già vincolato, nell'ambito dei servizi educativi,
scolastici o sociali per l'infanzia o l'adolescenza, ferma restando la durata del vincolo stesso.
3. La Regione può altresì, su richiesta del soggetto beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della scadenza,
qualora non sia più opportuna in relazione all'interesse pubblico l'originaria finalizzazione dell'immobile. In tale caso la Giunta
regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo e all'ammontare del contributo erogato, la quota parte dello
stesso che il soggetto beneficiario deve restituire alla Regione.
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8 8
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate con atto della Giunta regionale, acquisito il parere positivo della
Provincia.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca
dell'autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 4.
Titolo IV
PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI E COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Art. 29
Personale
(sostituito da art. 24 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei servizi educativi
per la prima infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali. La direttiva di cui
all'articolo 32 prevede per gli educatori di tutti i servizi educativi per la prima infanzia titoli di studio omogenei anche al fine di
garantire la fungibilità delle prestazioni e la mobilità tra i servizi.
Art. 30
Compiti del personale
(modificati commi 1 e 3 da art. 25 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura e educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e
provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare, per quanto riguarda i servizi
integrativi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e
promuovono il loro ruolo attivo.
2. Oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di
pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educatore alla manutenzione e
preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio. Nei nidi d'infanzia gli
addetti ai servizi generali svolgono anche i compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto.
3. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per
l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.
Art. 31
Collegialità e lavoro di gruppo
1. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in
stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e
integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio.
2. Le modalità di collaborazione e di integrazione tra le diverse figure e competenze sono stabilite dagli enti e
soggetti gestori nell'ambito della contrattazione di settore.
Art. 32
Rapporto numerico tra personale e bambini
(modificato comma 1, sostituito comma 2 da art. 26 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. L'Assemblea legislativa con propria direttiva definisce il rapporto numerico tra personale educatore, personale
addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei nidi d'infanzia, considerando nella determinazione di esso il
numero dei bambini iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi; la
presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al
numero e alla gravità dei casi; le caratteristiche generali della struttura e i tempi di apertura; il numero
complessivo degli educatori assegnati al servizio, anche al fine di garantirne un'adeguata compresenza.
2. L'Assemblea legislativa regionale con la stessa direttiva definisce altresì il rapporto numerico tra personale e bambini
all'interno dei servizi domiciliari, integrativi e sperimentali di cui all'articolo 3, in relazione alle caratteristiche specifiche del
servizio offerto.
Art. 33
Coordinatori pedagogici
(sostituito da art. 17 L.R. 14 aprile 2004 n. 8 , poi sostituito comma 2 da art. 27 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia
tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.
2. I coordinatori pedagogici hanno il compito di assicurare l'organizzazione del personale e il funzionamento dell'équipe sul
versante pedagogico e gestionale. I coordinatori pedagogici svolgono, in particolare, compiti di indirizzo e sostegno tecnico al
lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione, nonché di monitoraggio
e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari. Supportano inoltre il
personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura
dell'infanzia e della genitorialità, in un'ottica di comunità educante.
3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti
nel territorio.
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Art. 34
Coordinamenti pedagogici
(sostituito da art. 18 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, poi sostituito comma 2 da art. 28 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a
garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e
continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il
coordinamento pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione
del sistema dei servizi per l'infanzia.
2. Ciascuna Provincia istituisce un Coordinamento pedagogico provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per
l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione,
sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al monitoraggio e alla valutazione del progetto pedagogico, in
coerenza con l'attività programmatoria della Provincia in materia di servizi per l'infanzia. Il Coordinamento pedagogico
provinciale cura altresì i rapporti con istituti di ricerca e il raccordo con i centri per le famiglie.
3. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori dei servizi accreditati garantiscono la partecipazione dei coordinatori pedagogici al
coordinamento provinciale.
Art. 35
Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori
(aggiunto comma 3 bis da art. 19 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)
1. Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli Enti e i
soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad attività ed iniziative di
studio, di ricerca e di aggiornamento realizzate dalla Regione, dagli Enti locali, dalle Università o da centri di
formazione e ricerca.
2. I soggetti gestori del servizio devono prevedere azioni formative per il personale educatore al momento
dell'assunzione a tempo indeterminato, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.
3. Gli Enti e i soggetti gestori promuovono altresì la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative
di aggiornamento annuale. Nell'ambito di tale attività dovranno essere previste anche iniziative per la
prevenzione e l'educazione alla salute.
3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di accreditamento la Regione garantisce ai coordinatori pedagogici coinvolti
nell'attività istruttoria un'adeguata formazione.
Titolo V
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 36
Norma finanziaria
(sostituito da art. 20 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo
nazionale per le politiche sociali, nonché mediante la modifica o l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi
capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 37
Norme transitorie e finali
(sostituiti commi 2, 4 e 7 e abrogato comma 3 da art. 21 L.R. 14 aprile 2004 n. 8 , infine abrogati commi 1, 2, 4,
5 e 6 da art. 29 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)
1. abrogato.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. abrogato.
5. abrogato.
6. abrogato.
7. Per i primi due anni dall'approvazione della direttiva in materia, le funzioni relative all'accreditamento possono essere
esercitate dalla Regione su richiesta dei Comuni.
Art. 38
Abrogazioni
1. Salvo quanto disposto al comma 5 dell'art. 37, sono abrogati:
a) la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 e l'art. 10 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27;
b) la L.R. 14 novembre 1972, n. 11;
c) la L.R. 22 dicembre 1972, n. 14;
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
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d) la L.R. 7 marzo 1973, n. 15;
e) la L.R. 27 novembre 1973, n. 41;
f) la L.R. 13 maggio 1974, n. 15;
g) la L.R. 26 agosto 1974, n. 45;
h) la L.R. 23 gennaio 1976, n. 6;
i) la L.R. 5 novembre 1976, n. 46;
l) la L.R. 21 giugno 1978, n. 17;
m) la L.R. 12 dicembre 1980 n. 58;
2. È abrogato il regolamento regionale 27 dicembre 1973, n. 51.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

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